STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

ALAN ASSOCIAZIONE LIBERA PER L’ALZHEIMER E LE NEUROSCIENZE O.N.L.U.S.

Art.1 – Costituzione

Ai sensi degli artt. 36 e 37 del c.c. è costituita un’Associazione scientifica a carattere interdisciplinare denominata: “ALAN ASSOCIAZIONE LIBERA PER L’ALZHEIMER E LE NEUROSCIENZE O.N.L.U.S”, per brevità “ALAN ONLUS”
L’associazione è costituita sotto forma di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 e ss del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni. La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” compariranno nella denominazione, in ogni comunicazione rivolta al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo. La sede legale dell’Associazione è in Roma.
L’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Carattere dell’Associazione

L’associazione, conformemente a quanto previsto nelle successiveclausole statutarie, presenta i seguenti caratteri e requisiti:
a) non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
b) svolge soltanto le attività indicate al successivo art. 3 nei settori della lett. a) dell’art.10 del D.lgs n.460/1997 e quelle ad esse direttamente connesse, essendo fatto divieto di svolgere attività diverse;
c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
e) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità ai sensi del successivo art.14 del presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.3 – Attività dell’associazione

L’Associazione “ALAN ONLUS” opera nell’ambito delle neuroscienze e svolge la sua attività nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio sanitaria;
b) beneficenza;
c) formazione.
Unicamente per le attività di cui alla lettera c) le finalità solidaristiche sono correlate esclusivamente alle condizioni di obiettivo svantaggio dei destinatari.
I destinatari delle attività sono i soggetti affetti da patologie del sistema nervoso, le loro famiglie (spesso in condizioni di forte disagio fisico, psichico, economico, sociale e familiare) ma anche coloro i quali desiderino monitorare la loro efficienza cognitiva nel tempo. L’attività dell’Associazione sarà centrata sull’apporto multidisciplinare di diversi professionisti del settore delle neuroscienze: medici specializzati, ricercatori, psicologi e altri operatori coinvolti nel settore della salute pubblica collaboreranno nel costituire la suddetta rete di cura. L’Associazione dunque si propone di raggiungere i suoi scopi primari attraverso le seguenti principali attività:
a. Assistere e sostenere i malati e i loro familiari con la finalità di promuovere e/o sviluppare una cura ed una riabilitazione ottimali, divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
b. Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cultura del valore della diversità;
c. Promuovere e sostenere, anche economicamente, fondazioni ed enti che svolgono ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze;
d. Promuovere e tutelare i diritti del malato mediante iniziative per migliorare la diagnosi e l’assistenza;
e. Promuovere iniziative e manifestazioni di sensibilizzazione che facilitino la diffusione delle informazioni
nell’ambito delle neuroscienze, la raccolta di fondi proponendo progetti sul territorio, che possono essere condivisi
da tutti con contributi, erogazioni liberali in denaro e/o erogazioni in natura;
f. Promuovere la valorizzazione del lavoro di cura sul piano etico, sociale, economico, sanitario, legislativo, delle
pari opportunità e delle pari dignità;
g. Incoraggiare la cooperazione in ambito scientifico per l’organizzazione di progetti di ricerca congiunti tra vari attori, quali: l’Università ed Enti Pubblici di Ricerca, IRCCS, Piccole e Medie Imprese operanti nel settore biomedico, Istituzioni locali, nazionali e sovra-nazionali, altre Organizzazioni non governative.
Le attività sopra indicate potranno essere svolte con modalità erogative anche tramite la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Per questi scopi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione potrà altresì esercitare attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura in quanto integrative delle stesse, quali:
– promuovere ed espletare attività di formazione di personale socio-sanitario specializzato per l’assistenza alle famiglie dei malati;
-stipulare accordi di collaborazione e cooperazione con Enti, Istituzioni, Società o altri soggetti, pubblici o privati, nazionali od internazionali ovvero aderire ad organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
– erogare borse di studio a studenti ovvero a giovani cultori delle scienze neurologiche e biomediche;
– promuovere collaborazioni ed incontri fra gli esponenti dell’ambito accademico, culturale, politico, economico e del mondo della comunicazione, che hanno aderito o aderiranno alle iniziative dell’Associazione;
– partecipare ad accordi e protocolli culturali, scientifici e di collaborazione, a livello nazionale ed internazionale, promossi sia dallo Stato italiano sia da Stati esteri, ovvero da Istituzioni, Enti, società o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
– promuovere e curare direttamente ovvero indirettamente manifestazioni di carattere scientifico-culturale, quali dibattiti, conferenze, congressi, seminari, mostre, ecc.;
– favorire la raccolta di materiale bibliografico ed iconografico, ovvero la pubblicazione di studi e ricerche.
L’Associazione potrà infine compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi associativi, e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando emblemi, modelli e disegni, direttamente o a mezzo terzi sempre nel rispetto ed entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti per le Onlus.

Art. 4 – Soci

L’Associazione “ALAN ONLUS” è composta da soggetti, persone fisiche o entità giuridiche, che condividono la medesima sensibilità verso le problematiche relative ai soggetti affetti da patologie nell’ambito delle neuroscienze ed intendono adoperarsi per le finalità di cui all’art. 2.
I Soci si suddividono in:
– soci Fondatori,
– soci Benemeriti,
– soci Ordinari,
– soci Sostenitori.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Il numero dei soci è illimitato.
Soci Fondatori sono coloro che hanno concepito l’Associazione ed hanno poi provveduto a redigere ed a firmare il suo atto costitutivo. Ad essi competono tutti i diritti e gli obblighi a carico dei soci ordinari;
Soci Benemeriti sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo, con delibera all’unanimità, concede tale qualifica perché hanno contribuito con attività particolarmente meritevoli, ovvero con elargizioni in denaro o in beni, ad aiutare l’Associazione a raggiungere i suoi scopi;
Soci Ordinari coloro che prenderanno parte all’associazione tramite tesseramento ordinario e previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo;
Soci Sostenitori sono coloro che pur non prendendo parte attivamente alla vita dell’Associazione ne condividono le finalità.
L’ammissione dei soci è libera; gli aspiranti soci fanno domanda per iscritto al Presidente.
L’accettazione delle domande per l’ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato, per le persone fisiche solo se maggiorenni, il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi dell’Associazione.
La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.
Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell’associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associate versate.
Le dimissioni vanno comunicate, con libertà di forme, al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della chiusura dell’esercizio sociale. Qualora dette dimissioni non pervengano in termine, la qualità di Socio permarrà anche nell’esercizio successivo, con conseguente obbligo del Socio dimissionario di versare la quota annuale salvo contrario parere del Consiglio Direttivo. La perdita di qualifica di Socio, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto a restituzioni o ripartizioni di alcun genere.

Art 5- Diritti e doveri del socio

I soci hanno il diritto:
1. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente, per le persone fisiche solo se maggiorenni;
2. di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
3. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati:
1. a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. a versare la quota e il contributo stabilito dall’Assemblea;
3. a svolgere le attività preventivamente concordate;
4. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Art 6 – Patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell’Associazione sono costituiti da:

  • fondo di dotazione iniziale,
    – beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati e da enti sia a destinazione libera sia vincolata;
  • quote sociali e contributi, anche volontari degli associati, in relazione alle necessità di funzionamento dell’Associazione;
  • entrate per attività istituzionali e direttamente connesse come previste dal presente statuto;
  • proventi derivanti da redditi prodotti dal patrimonio sociale;
  • proventi risultanti da manifestazioni, sottoscrizioni, iniziative patrocinate, promosse e curate dall’Associazione stessa e da altri in suo favore;
  • contributi anche statali, regionali e di enti pubblici e privati italiani ed esteri;
  • contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 7 – Organi dell’associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

      • l’Assemblea Generale dei Soci
      • Il Consiglio Direttivo
      • Il Presidente
      • Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico (ove nominati).

Art. 8 Assemblea dei soci

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali
dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, mediante comunicazione inoltrata dal Segretario.
All’Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo (ove previsto come obbligatorio dall’Assemblea) e sulle relazioni consuntive e preventive del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) provvedere al trasferimento della sede legale dell’Associazione nel medesimo Comune di quello indicato;
f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del
giorno.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
a) Bilancio consuntivo corredato dalla Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione e
dalla relazione del Collegio dei Revisori;
b) Relazione del Presidente;
c) Attività associativa.
E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese dalla data dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria viene comunicata con lettera raccomandata, o con fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della riunione.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in
seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, incluso il trasferimento della sede legale dell’Associazione in un Comune diverso da quello indicato, sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell’Associazione, compresa la devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art.14 dello statuto, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno. Essa è convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta motivata di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o di un terzo degli iscritti in regola con le quote associative.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Dello svolgimento dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene redatto il verbale a cura del Segretario, letto ed approvato a maggioranza dei presenti e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Tutti i verbali di Assemblea saranno raccolti in originale in un apposito libro tenuto presso la sede dell’Associazione. Tutti i soci potranno liberamente visionarlo nonché chiedere copia dei singoli verbali.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni con voto consultivo.
Esso è convocato mediante lettera o altra modalità equipollente – anche in forma elettronica – non meno di sette giorni prima del termine fissato per l’adunanza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Compete al Consiglio Direttivo:

  • Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze dell’Assemblea;
  • Fissare le norme di funzionamento dell’Associazione;
  • Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo (ove previsto) e proporre l’ammontare della quota associativa annuale;
  • Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
  • Nominare il Segretario e il Tesoriere, su indicazione del Presidente, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
  • Accogliere o respingere le domande di ammissione degli aspiranti soci;
  • Deliberare in merito alla esclusione di soci;
  • Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
  • Assumere il personale necessario alle esigenze e alle finalità dell’Associazione;
  • Deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso.

Art. 10 Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso a maggioranza di voti di 2/3 (due terzi), salvo il primo Presidente, che verrà nominato in sede di atto costitutivo. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 Esercizio finanziario e rendiconto economico – finanziario

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale, composto dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria viene predisposto a cura del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, valutato dal Collegio dei Revisori dei Conti e presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno due settimane prima dell’Assemblea.
L’Associazione si impegna ad impiegare utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico è organo di controllo amministrativo con i seguenti compiti:
1. esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
2. controllare l’andamento amministrativo e gestionale dell’Associazione;
3. controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che approva il documento.
Esso è eletto dall’Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno e necessario, ed è costituito – nel caso del Collegio – da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero da un solo componente in caso di Revisore Unico. Essi restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
Colui che assume la carica di Presidente del Collegio, ovvero il Revisore unico dovrà essere regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori legali dei Conti.

Art. 13 Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente. Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (ove previsto) da sottoporre al Consiglio Direttivo accompagnandoli da apposita relazione.

Art. 14 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In tal caso l’Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto, stabilisce che il patrimonio
sia devoluto a favore di altre Associazioni che abbiano finalità analoghe, oppure a scopi di pubblica utilità sentito
il parere dell’autorità pubblica di controllo ex art.3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e alle loro eventuali modificazioni.”.
Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell’Associazione.
Le parti richiedono che il presente atto resti depositato agli atti del notaio che ne autenticherà le firme.